all’Assessore Tutela Salute e Sanità Regione Piemonte Dr. U. Cavallera
al Direttore Regionale Sanità Piemonte Dr. S. Morgagni
Ogg: lettera intersindacale ASL TO 2 di diffida
In riferimento all’Atto Aziendale ASL TO 2 ed all’Allegato 1 datato 4 novembre 2013, relativamente alla frase del paragrafo 2 “Le strutture mediche possono essere a direzione universitaria”, le OO.SS sottoscritte chiedono di eliminare tale dicitura e diffidano l’Azienda da una sua eventuale applicazione.
La previsione secondo cui le strutture mediche possono essere a direzione universitaria infatti si pone in palese violazione degli artt. 15 ter, comma 2, e 17 bis D.lgs. n. 502 del 1992, nonché dell’art. 5 D.lgs. n. 517 del 1999.
L’art. 15 ter, comma 2, citato detta un principio generale di conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale attraverso l’esperimento di una specifica procedura di selezione, in ossequio al noto principio costituzionale del pubblico concorso di cui all’art. 97 della Costituzione.
Il consolidato insegnamento della giurisprudenza ha chiarito come l’obbligo di sottoposizione a tale procedura concorsuale costituisca un principio generale, incompatibile in radice con la possibilità che l’integrazione tra Università ed Aziende sanitarie possa comportare la preposizione di personale universitario alle strutture afferenti alle medesime Aziende sanitarie (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 19.04.1999 n. 654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 06.11.2012 n. 4425).
In tal senso, depone anche l’art. 5 D.lgs. 517/1999, che detta le modalità di conferimento a professori e ricercatori universitari dell’incarico di direzione di strutture, limitandone l’applicabilità alle Aziende ospedaliero-universitarie.
Infatti, il comma 1 dell’art. 5 citato si riferisce esclusivamente ai professori e ricercatori che svolgono attività assistenziali presso le aziende e le strutture indicate all’art. 2 del medesimo D.lgs. 517/1999, vale a dire le aziende ospedaliero-universitarie.
Anche il comma 5 del medesimo art. 5 richiama espressamente le strutture incluse nell’atto aziendale previsto dall’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 517/1999, il quale si riferisce anch’esso esclusivamente alle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’art. 2 D.lgs. 517/1999 ed alla relativa organizzazione.
Del resto, “la collaborazione tra Università ed Aziende sanitarie, mediante integrazione tra attività assistenziali ed attività didattiche e di ricerca, non postula necessariamente il conferimento a docenti universitari della direzione di strutture ospedaliere, potendosi comunque prevedere opportune forme di coordinamento nel principio della concorsualità” (cfr. ancora T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 06.11.2012 n. 4425).
Con l’occasione si porgono cordiali saluti
Le OO.SS ASL TO 2
ANAAO ASSOMED: Dr.ssa A.Capellupo
CIMO: Dr. S. Santovito
CISL: Dr.ssa S. Grosso
FESMED: Dr. L. Bonatti